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Comune di Valbrevenna

Servizi Demografici

Guida alle Unioni Civili e alle Convivenze di Fatto.

 

In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016 n. 76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.

 

UNIONI CIVILI


PROCEDIMENTO: La procedura si svolge in due tempi:


Nella prima fase gli interessati (che dovranno essere persone dello stesso sesso, maggiorenni, capaci di agire) devono chiedere un appuntamento all’Ufficio Stato Civile, attraverso le modalità indicate nella sezione apposita; Nel giorno che verrà concordato, le parti compariranno dinanzi all’Ufficiale di stato civile per richiedere la costituzione dell’unione e autocertificando il possesso di tutti i requisiti previsti.


L’Ufficiale di Stato Civile redigerà un verbale invitando le parti a comparire successivamente per la costituzione vera e propria dell’unione civile. Questa seconda fase avverrà non prima di 15 giorni, durante i quali l’Ufficio procederà alle verifiche su quanto dichiarato e acquisirà d’ufficio i documenti necessari.

 

Al secondo appuntamento le parti, alla presenza di due testimoni, dichiarano congiuntamente di voler costituire l’unione civile all’Ufficiale di stato civile, che procederà alla redazione dell’atto. L’unione sarà , da quel momento, costituita e valida a tutti gli effetti di legge.


CITTADINI STRANIERI: il cittadino straniero che vuole costituire in Italia un'Unione Civile deve presentare, al momento della richiesta, anche una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l'ordinamento giuridico di appartenenza, nulla osta alla costituzione dell'Unione Civile. La dichiarazione deve essere preventivamente legalizzata presso la Prefettura di Genova, se non vi sono convenzioni internazionali tra l'Italia e lo Stato di appartenenza dello straniero che ne stabiliscano l'esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell'interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile). Nel caso in cui lo stato estero di appartenenza non riconosca istituti analoghi all'Unione Civile o al Matrimonio tra persone dello stesso sesso occorre comunque presentare una certificazione consolare che attesti la libertà di stato del cittadino straniero che intende costituire l'Unione Civile in Italia.


REGIME PATRIMONIALE: Analogamente al matrimonio, all'atto della costituzione dell'Unione Civile le parti possono dichiarare la scelta del regime patrimoniale dell'Unione stessa (regime di separazione dei beni o regime di comunione dei beni). In assenza di dichiarazione il regime patrimoniale dell'Unione si intenderà quello della comunione dei beni.

 

EVENTUALE SCELTA DEL COGNOME: l'art. 4 del DPCM consente alle parti di indicare uno dei loro cognomi quale cognome comune dell'Unione Civile, che potrà essere aggiunto al cognome dell'altra parte. Tale dichiarazione deve essere effettuata al momento della costituzione dell'Unione Civile e comporta l'annotazione della variazione del cognome nell'atto di nascita dell'interessato e i tutti gli atti di stato civile ove compaia il suo nominativo. Il cambio di cognome comporterà una variazione anagrafica con conseguente modifica del codice fiscale.



CASI PARTICOLARI:

Impossibilità a recarsi presso l’Ufficio di Stato Civile: Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del DPCM, se una delle parti, per infermità o altro comprovato motivo, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'Ufficiale dello Stato Civile si trasferisce nel luogo in cui si trova il dichiarante e riceve la richiesta di costituzione dell'Unione Civile presentata congiuntamente da entrambe le parti. Con le stesse modalità, dopo aver effettuato i controlli richiesti dalla legge, l'Ufficiale dello Stato Civile si recherà nuovamente nel luogo ove si trova il dichiarante impossibilitato a muoversi al fine di ricevere la dichiarazione di costituzione dell'Unione, alla presenza di due testimoni, muniti di documenti di identità (art.3, comma 6, del DPCM).

Imminente pericolo di vita: Ai sensi dell'art. 3, comma 7 del DPCM, nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l'Ufficiale dello Stato Civile riceve la dichiarazione costitutiva dell'Unione anche in assenza di precedente richiesta, previo giuramento delle parti stesse sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione dell'Unione e sull'assenza di cause impeditive.

Matrimoni e/o Unioni Civili tra persone dello stesso sesso già contratti all'estero: L'art. 8, comma 3, del DPCM stabilisce che gli atti di matrimonio e gli atti di Unione Civile tra persone dello stesso sesso, contratti all'estero secondo le norme vigenti nel paese di formazione dell'atto, possono essere trascritti su richiesta degli interessati nel Registro delle Unioni Civili. Ai fini della trascrizione l'atto potrà essere inoltrato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza dell'interessato tramite l'Autorità Diplomatica Italiana nel paese di formazione dell'atto oppure consegnato direttamente dall'interessato stesso. L'atto dovrà essere tradotto e legalizzato secondo la normativa e le convenzioni internazionali vigenti. Per chi ha già contratto all'estero un'Unione Civile o un matrimonio tra persone dello stesso sesso non è possibile, allo stato attuale, ripetere il procedimento di costituzione dell'Unione Civile in Italia, sulla base delle disposizioni previste dalla Legge n. 76/2016. Non sono trascrivibili nel Registro le Unioni Civili, contratte all'estero, tra persone di sesso diverso.


MODALITA’ E ORARI:


1^ fase (presentazione della richiesta):
- All’Ufficio Stato Civile, sito in Località Molino Vecchio 13, da martedì a sabato, dalle ore 09 alle ore 12.
- Tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
- Tramite raccomandata A.R. all’indirizzo: Comune di Valbrevenna, Ufficio Stato Civile, Loc. Molino Vecchio 13, 16010 Valbrevenna GE).
Allegare copia del documento di identità in corso di validità.

2^ fase: su appuntamento.


CONVIVENZE DI FATTO

La Legge n. 76/2016, in vigore dal 5 giugno 2016, prevede la disciplina delle convivenze di fatto. La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Valbrevenna, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia. Nel caso in cui gli stessi non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario rivolgersi presso l'Ufficio Anagrafe per effettuare la variazione.
Gli interessati non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da un'unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.

 

MODALITA’ DI DICHIARAZIONE DI CONVIVENZA DI FATTO

Gli interessati devono presentare un'apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi, unitamente alle copie dei documenti di identità, in corso di validità.

La dichiarazione non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di una unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull'atto di matrimonio.

 

EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE

In base alla nuova Legge sulla disciplina delle convivenze, i conviventi di fatto:
a) hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);

b) in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art. 1 comma 39);

c) ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41);

d) diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);

e) successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);

f) inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale;(art. 1 comma 45);

g) diritti del convivente nell'attività di impresa (art. 1 comma 46);

h) ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);

i) in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).

RAPPORTI PATRIMONIALI

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione:

- forma scritta;

- atto pubblico o scrittura privata autenticata.


Ai fini dell'opponibilità ai terzi, i contratti di convivenza con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato devono essere trasmessi dal professionista al Comune di residenza dei conviventi entro i successivi 10 giorni dall'avvenuta stipula a mezzo PEC in formato pdf p7m con firma digitale.


Il contratto reca l'indicazione dell'indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo e può contenere:


a) l'indicazione della residenza;

b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo;

c) il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza).

Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.

Il contratto è nullo nei seguenti casi:

a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza;

b) in mancanza dei requisiti previsti per la dichiarazione di convivenza di fatto (assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione; assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale);

c) se una delle parti è minorenne;

d) se una delle parti è interdetta giudizialmente;

e) in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile (omicidio consumato o tentato sul coniuge).

Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di omicidio del coniuge (art. 88 del Codice Civile), fino alla sentenza di proscioglimento.

Il contratto di convivenza si risolve in caso di:

a) accordo delle parti: in questo caso il provvedimento richiede il rispetto delle formalità previste per la conclusione del contratto e prevede - se i conviventi avevano scelto la comunione legale dei beni - lo scioglimento della stessa (si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile che regolano la comunione legale nel matrimonio). Se dal contratto di convivenza derivavano diritti reali immobiliari, al trasferimento degli stessi deve provvedere un notaio;

b) recesso unilaterale: il notaio o l'avvocato che ricevono l'atto devono notificarne una copia all'altro contraente; se la casa di abitazione è nella disponibilità del recedente, l'atto di recesso dovrà concedere al convivente almeno 90 giorni per lasciare l'abitazione;

c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona: in questo caso la parte che ha contratto matrimonio o l'unione civile deve notificare al convivente di fatto l'estratto di matrimonio o di unione civile; una copia dovrà essere notificata anche al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza;

d) morte di uno dei contraenti: il convivente superstite o gli eredi del deceduto dovranno notificare l'estratto dell'atto di morte al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, che provvederà a notificare il contratto con l'annotazione della risoluzione del contratto all'anagrafe del comune di residenza.

 

MODALITA’ DI CANCELLAZIONE DI CONVIVENZA DI FATTO


La cancellazione della Convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:

- su richiesta di una o entrambe le parti interessate, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, da far pervenire all’Ufficio Stato Civile .

- d'ufficio, in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Valbrevenna di uno o entrambi i componenti della Convivenza di Fatto o in caso di matrimonio e unione civile.

Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata, il Comune provvederà a inviare all'altro componente una comunicazione.

 

MODALITA’ E ORARI:

Le dichiarazioni sopra descritte potranno essere presentate con le seguenti modalità:

- All’Ufficio Stato Civile, sito in Località Molino Vecchio 13, da martedì a sabato, dalle ore 09 alle ore 12.
- Tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
- Tramite raccomandata A.R. all’indirizzo: Comune di Valbrevenna, Ufficio Stato Civile, Loc. Molino Vecchio 13, 16010 Valbrevenna GE).


Riferimenti normativi: Legge 20 maggio 2016, n. 76

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