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Venerdì, 15 Febbraio 201920190215

Comune di Valbrevenna Servizi Demografici Guida alle Unioni Civili e alle Convivenze di Fatto.   In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016 n. 76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.   UNIONI CIVILI PROCEDIMENTO: La procedura si svolge in due tempi: Nella prima fase gli interessati (che dovranno essere persone dello stesso sesso, maggiorenni, capaci di agire) devono chiedere un appuntamento all’Ufficio Stato Civile, attraverso le modalità indicate nella sezione apposita; Nel giorno che verrà concordato, le parti compariranno dinanzi all’Ufficiale di stato civile per richiedere la costituzione dell’unione e autocertificando il possesso di tutti i requisiti previsti. L’Ufficiale di Stato Civile redigerà un verbale invitando le parti a comparire successivamente per la costituzione vera e propria dell’unione civile. Questa seconda fase avverrà non prima di 15 giorni, durante i quali l’Ufficio procederà alle verifiche su quanto dichiarato e acquisirà d’ufficio i documenti necessari.   Al secondo appuntamento le parti, alla presenza di due testimoni, dichiarano congiuntamente di voler costituire l’unione civile all’Ufficiale di stato civile, che procederà alla redazione dell’atto. L’unione sarà , da quel momento, costituita e valida a tutti gli effetti di legge. CITTADINI STRANIERI: il cittadino straniero che vuole costituire in Italia un'Unione Civile deve presentare, al momento della richiesta, anche una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l'ordinamento giuridico di appartenenza, nulla osta alla costituzione dell'Unione Civile. La dichiarazione deve essere preventivamente legalizzata presso la Prefettura di Genova, se non vi sono convenzioni internazionali tra l'Italia e lo Stato di appartenenza dello straniero che ne stabiliscano l'esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell'interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile). Nel caso in cui lo stato estero di appartenenza non riconosca istituti analoghi all'Unione Civile o al Matrimonio tra persone dello stesso sesso occorre comunque presentare una certificazione consolare che attesti la libertà di stato del cittadino straniero che intende costituire l'Unione Civile in Italia. REGIME PATRIMONIALE: Analogamente al matrimonio, all'atto della costituzione dell'Unione Civile le parti possono dichiarare la scelta del regime patrimoniale dell'Unione stessa (regime di separazione dei beni o regime di comunione dei beni). In assenza di dichiarazione il regime patrimoniale dell'Unione si intenderà quello della comunione dei beni.   EVENTUALE SCELTA DEL COGNOME: l'art. 4 del DPCM consente alle parti di indicare uno dei loro cognomi quale cognome comune dell'Unione Civile, che potrà essere aggiunto al cognome dell'altra parte. Tale dichiarazione deve essere effettuata al momento della costituzione dell'Unione Civile e comporta l'annotazione della variazione del cognome nell'atto di nascita dell'interessato e i tutti gli atti di stato civile ove compaia il suo nominativo. Il cambio di cognome comporterà una variazione anagrafica con conseguente modifica del codice fiscale. CASI PARTICOLARI: Impossibilità a recarsi presso l’Ufficio di Stato Civile: Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del DPCM, se una delle parti, per infermità o altro comprovato motivo, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'Ufficiale dello Stato Civile si trasferisce nel luogo in cui si trova il dichiarante e riceve la richiesta di costituzione dell'Unione Civile presentata congiuntamente da entrambe le parti. Con le stesse modalità, dopo aver effettuato i controlli richiesti dalla legge, l'Ufficiale dello Stato Civile si recherà nuovamente nel luogo ove si trova il dichiarante impossibilitato a muoversi al fine di ricevere la dichiarazione di costituzione dell'Unione, alla presenza di due testimoni, muniti di documenti di identità (art.3, comma 6, del DPCM). Imminente pericolo di vita: Ai sensi dell'art. 3, comma 7 del DPCM, nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l'Ufficiale dello Stato Civile riceve la dichiarazione costitutiva dell'Unione anche in assenza di precedente richiesta, previo giuramento delle parti stesse sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione dell'Unione e sull'assenza di cause impeditive. Matrimoni e/o Unioni Civili tra persone dello stesso sesso già contratti all'estero: L'art. 8, comma 3, del DPCM stabilisce che gli atti di matrimonio e gli atti di Unione Civile tra persone dello stesso sesso, contratti all'estero secondo le norme vigenti nel paese di formazione dell'atto, possono essere trascritti su richiesta degli interessati nel Registro delle Unioni Civili. Ai fini della trascrizione l'atto potrà essere inoltrato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza dell'interessato tramite l'Autorità Diplomatica Italiana nel paese di formazione dell'atto oppure consegnato direttamente dall'interessato stesso. L'atto dovrà essere tradotto e legalizzato secondo la normativa e le convenzioni internazionali vigenti. Per chi ha già contratto all'estero un'Unione Civile o un matrimonio tra persone dello stesso sesso non è possibile, allo stato attuale, ripetere il procedimento di costituzione dell'Unione Civile in Italia, sulla base delle disposizioni previste dalla Legge n. 76/2016. Non sono trascrivibili nel Registro le Unioni Civili, contratte all'estero, tra persone di sesso diverso. MODALITA’ E ORARI: 1^ fase (presentazione della richiesta):- All’Ufficio Stato Civile, sito in Località Molino Vecchio 13, da martedì a sabato, dalle ore 09 alle ore 12.- Tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. document.getElementById('cloakd36e0242af3c0f7316b3cb85459cf843').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyd36e0242af3c0f7316b3cb85459cf843 = 'protocollo' + '@'; addyd36e0242af3c0f7316b3cb85459cf843 = addyd36e0242af3c0f7316b3cb85459cf843 + 'pec' + '.' + 'comune' + '.' + 'valbrevenna' + '.' + 'ge' + '.' + 'it'; var addy_textd36e0242af3c0f7316b3cb85459cf843 = 'protocollo' + '@' + 'pec' + '.' + 'comune' + '.' + 'valbrevenna' + '.' + 'ge' + '.' + 'it';document.getElementById('cloakd36e0242af3c0f7316b3cb85459cf843').innerHTML += ''+addy_textd36e0242af3c0f7316b3cb85459cf843+''; - Tramite raccomandata A.R. all’indirizzo: Comune di Valbrevenna, Ufficio Stato Civile, Loc. Molino Vecchio 13, 16010 Valbrevenna GE).Allegare copia del documento di identità in corso di validità. 2^ fase: su appuntamento. CONVIVENZE DI FATTO La Legge n. 76/2016, in vigore dal 5 giugno 2016, prevede la disciplina delle convivenze di fatto. La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Valbrevenna, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia. Nel caso in cui gli stessi non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario rivolgersi presso l'Ufficio Anagrafe per effettuare la variazione.Gli interessati non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da un'unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.   MODALITA’ DI DICHIARAZIONE DI CONVIVENZA DI FATTO Gli interessati devono presentare un'apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi, unitamente alle copie dei documenti di identità, in corso di validità. La dichiarazione non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di una unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull'atto di matrimonio.   EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE In base alla nuova Legge sulla disciplina delle convivenze, i conviventi di fatto:a) hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38); b) in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art. 1 comma 39); c) ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41); d) diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45); e) successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44); f) inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale;(art. 1 comma 45); g) diritti del convivente nell'attività di impresa (art. 1 comma 46); h) ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48); i) in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49). RAPPORTI PATRIMONIALI I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione: - forma scritta; - atto pubblico o scrittura privata autenticata. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, i contratti di convivenza con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato devono essere trasmessi dal professionista al Comune di residenza dei conviventi entro i successivi 10 giorni dall'avvenuta stipula a mezzo PEC in formato pdf p7m con firma digitale. Il contratto reca l'indicazione dell'indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo e può contenere: a) l'indicazione della residenza; b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo; c) il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza). Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti. Il contratto è nullo nei seguenti casi: a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza; b) in mancanza dei requisiti previsti per la dichiarazione di convivenza di fatto (assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione; assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale); c) se una delle parti è minorenne; d) se una delle parti è interdetta giudizialmente; e) in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile (omicidio consumato o tentato sul coniuge). Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di omicidio del coniuge (art. 88 del Codice Civile), fino alla sentenza di proscioglimento. Il contratto di convivenza si risolve in caso di: a) accordo delle parti: in questo caso il provvedimento richiede il rispetto delle formalità previste per la conclusione del contratto e prevede - se i conviventi avevano scelto la comunione legale dei beni - lo scioglimento della stessa (si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile che regolano la comunione legale nel matrimonio). Se dal contratto di convivenza derivavano diritti reali immobiliari, al trasferimento degli stessi deve provvedere un notaio; b) recesso unilaterale: il notaio o l'avvocato che ricevono l'atto devono notificarne una copia all'altro contraente; se la casa di abitazione è nella disponibilità del recedente, l'atto di recesso dovrà concedere al convivente almeno 90 giorni per lasciare l'abitazione; c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona: in questo caso la parte che ha contratto matrimonio o l'unione civile deve notificare al convivente di fatto l'estratto di matrimonio o di unione civile; una copia dovrà essere notificata anche al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza; d) morte di uno dei contraenti: il convivente superstite o gli eredi del deceduto dovranno notificare l'estratto dell'atto di morte al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, che provvederà a notificare il contratto con l'annotazione della risoluzione del contratto all'anagrafe del comune di residenza.   MODALITA’ DI CANCELLAZIONE DI CONVIVENZA DI FATTO La cancellazione della Convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi: - su richiesta di una o entrambe le parti interessate, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, da far pervenire all’Ufficio Stato Civile . - d'ufficio, in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Valbrevenna di uno o entrambi i componenti della Convivenza di Fatto o in caso di matrimonio e unione civile. Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata, il Comune provvederà a inviare all'altro componente una comunicazione.   MODALITA’ E ORARI: Le dichiarazioni sopra descritte potranno essere presentate con le seguenti modalità: - All’Ufficio Stato Civile, sito in Località Molino Vecchio 13, da martedì a sabato, dalle ore 09 alle ore 12.- Tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. document.getElementById('cloakf7147ebebcb4fa2ace4582f34bcc5491').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyf7147ebebcb4fa2ace4582f34bcc5491 = 'protocollo' + '@'; addyf7147ebebcb4fa2ace4582f34bcc5491 = addyf7147ebebcb4fa2ace4582f34bcc5491 + 'pec' + '.' + 'comune' + '.' + 'valbrevenna' + '.' + 'ge' + '.' + 'it'; var addy_textf7147ebebcb4fa2ace4582f34bcc5491 = 'protocollo' + '@' + 'pec' + '.' + 'comune' + '.' + 'valbrevenna' + '.' + 'ge' + '.' + 'it';document.getElementById('cloakf7147ebebcb4fa2ace4582f34bcc5491').innerHTML += ''+addy_textf7147ebebcb4fa2ace4582f34bcc5491+''; - Tramite raccomandata A.R. all’indirizzo: Comune di Valbrevenna, Ufficio Stato Civile, Loc. Molino Vecchio 13, 16010 Valbrevenna GE). Riferimenti normativi: Legge 20 maggio 2016, n. 76

Martedì, 20 Febbraio 201820180220

Chi contattare in Comune: DEMOGRAFICI   Pubblicazioni di matrimonioLe pubblicazioni devono essere richieste dai futuri sposi almeno due mesi prima della data prevista per il matrimonio, presentandosi in Comune con estratti degli atti di nascita, documenti di riconoscimento e due testimoni. Per otto giorni consecutivi la pubblicazione verrà affissa all' Albo Pretorio per eventuali opposizioni al matrimonio. In caso di matrimonio religioso, il certificato di eseguite pubblicazioni viene restituito dopo altri tre giorni per consegnarlo al parroco. Per celebrare il matrimonio civile in un altro comune, occorre presentare domanda con le ragioni di opportunità e convenienza; la delega verrà consegnata dal Comune il quarto giorno dopo l'ultima pubblicazione. Le pubblicazioni scadono e vanno ripetute se il matrimonio non viene celebrato entro sei mesi dalla data di eseguita pubblicazione. Certificato di matrimonio Il certificato può essere sostituito dall'Autocertificazione. Attesta luogo e data del matrimonio e può essere richiesto in qualsiasi momento da chi ha contratto matrimonio nel Comune o da chi che ne conosca i dati anagrafici, presentando un documento di riconoscimento del Richiedente in corso di validità e i dati anagrafici (Nome, Cognome, Indirizzo e Data di Nascita) della persona a cui si riferisce il certificato. Il certificato ha validità 6 mesi rinnovabili mettendo in fondo al certificato la dichiarazione che le informazioni in esso contenute non sono variate (senza l'obbligo di autenticare la firma); le Pubbliche Amministrazioni, i gestori o esercenti di pubblici esercizi che lo richiedono, dovranno ancora ritenerlo valido.  

Giovedì, 07 Dicembre 201720171207

Chi contattare in Comune: Anagrafe   Denuncia di morte Comunicazione obbligatoria del decesso di una persona, da effettuarsi entro 24 ore dal decesso presso l’ufficio competente del Comune in cui è avvenuto l’evento da parte di uno dei congiunti, da loro delegato, da una persona convivente con il defunto o, in mancanza dei precedenti soggetti, da persona informata del decesso. Per prassi si incarica di effettuare la denuncia il personale delle onoranze funebri. In caso di morte in ospedale, istituto, collegio o presso altre collettività, sono le Direzioni Amministrative sanitarie a provvedere alla denuncia di morte e alle certificazioni. Occorre presentare: certificato del medico necroscopico, rilasciato dall'A.S.L. competente per territorio; scheda statistica compilata dal personale medico necroscopico. La registrazione della denuncia e il rilascio del permesso di seppellimento vengono fatti al momento della richiesta. Certificato di morte e copia: decesso di coniuge, genitore, ascendente o discendente (nonno, figlio, nipote...) possono essere sostituiti da autocertificazione*. Estratto atto di morte: può essere sostituito da autocertificazione*. Certificato di vedovanza: può essere sostituito da autocertificazione*. Certificato esistenza in vita: può essere sostituito da autocertificazione*.   Tumulazione e inumazione La tumulazione è' la sepoltura di salma, resti ossei e ceneri in tomba privata. La inumazione è sepoltura di una salma in fosse scavate nella nuda terra. La scelta dell'inumazione deve essere espressa al momento dell'organizzazione del funerale. Per avviare la pratica è sempre necessario presentare un documento di identità valido e una marca da bollo di Stato da allegare al modulo. Dopo 20 anni dalla data della tumulazione si può chiedere la raccolta dei resti delle salme: se non mineralizzati in modo completo può essere chiesta la cremazione. La legge impone l'esumazione ordinaria dopo 10 anni dalla data di inumazione (ma potrebbe essere valutato un periodo più lungo), che viene pertanto eseguita d'ufficio previo avviso agli eredi dei defunti.   Cremazione In mancanza di testamento olografo pubblicato in cui il defunto ancora in vita esprimeva l’intenzione di essere cremato, il coniuge o il parente più prossimo (o la maggioranza in caso di più parenti dello stesso grado), deve presentare istanza di cremazione in bollo. Se il defunto era iscritto in vita all’Ente Morale per la Cremazione (SOCREM), chiunque (parente, affine, conoscente o incaricato, anche Ditta di onoranze funebri) può ritirare gli atti conservati dall’Ente (testamento e istanza del Presidente SOCREM) e farli pervenire all’ ufficio competente. La cremazione può anche essere richiesta per resti ossei o per salma indecomposta, rinvenuta dopo 10 anni di inumazione o dopo 20 anni di tumulazione in sepoltura privata. Affido ceneri: autorizzazione rilasciata al coniuge o, se mancante, al parente più prossimo. Nell’istanza (in bollo) il richiedente deve indicare i propri dati anagrafici, quelli del defunto, gli estremi del luogo in cui l’urna deve essere collocata (residenza del richiedente), l’accettazione dei controlli. Dispersione ceneri in natura o per affondamento o interramento dell’urna: è consentita esclusivamente su volontà olografa del defunto da allegare a domanda (in bollo) e proprio documento di identità valido. Se la dispersione deve avvenire in Comune diverso da quello in cui il decesso è avvenuto, occorre che questo rilasci il proprio nulla osta alla dispersione.  

Venerdì, 01 Dicembre 201720171201

Chi contattare: [INSERIRE LINK A CONTATTO] E' un assegno che viene concesso per ogni figlio, affidamento preadottivo o adozione, alle madri residenti cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno, che non beneficino di indennità di maternità o ne beneficino parzialmente. La madre deve fare domanda entro sei mesi dalla data del parto o di ingresso in famiglia, presentando domanda compilata sull'apposito modulo e dichiarazione dell'indicatore della situazione economica (ISE). Al pagamento degli assegni concessiprovvedono le strutture dell'Inps in unica soluzione.    Se il Comune verifica che il beneficio è stato indebitamente corrisposto, deve provvedere alla revoca a far data dal momento dell'indebita corresponsione, trasmettendo comunicazione all'INPS per il recupero delle somme erogate.    

Venerdì, 24 Novembre 201720171124

Chi contattare in Comune: [DEMOGRAFICI]   Dichiarazione di nascitaE' la denuncia, obbligatoria per legge, della dichiarazione di nascita per l'iscrizione di ogni nuovo nato nel registro comunale dello Stato Civile. Si può fare presso il centro di nascita (ospedale, casa di cura), entro 3 giorni* dalla data del parto, o presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune dove è avvenuta la nascita o di residenza dei genitori, entro 10 giorni** dalla data del parto. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei due genitori o da un loro procuratore speciale o dal medico/ostetrica che ha assistito al parto o da una qualsiasi persona che ha assistito al parto. Se i genitori non sono sposati deve essere fatta da entrambi i genitori (vedi "Riconoscimento dei figli"). Occorre presentare l'attestato di nascita rilasciato dall'Ospedale, un documento di identità valido (il passaporto se stranieri) del genitore/i dichiarante/i. E' possibile fare il prericonoscimento del figlio naturale nascituro da parte della sola madre o di entrambi i genitori, prendendo appuntamento ed esibendo il certificato di gravidanza.   Certificato di nascita Può essere sostituito dall'Autocertificazione. E' il certificato che attesta il luogo e la data di nascita del richiedente. Può richiederlo l'interessato residente nel Comune o per lui altra persona che ne conosca i dati anagrafici, presentando un documento di r iconoscimento del richiedente in corso di validità, fornendo nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona a cui si riferisce il certificato. Il certificato ha validità illimitata.   Estratto atto di nascita Può essere sostituito dall'Autocertificazione. E' un documento che riporta in modo completo le notizie estratte dall'atto di nascita del registro di Stato Civile e serve a dimostrare il luogo, la data di nascita, eventuali annotazioni (es. matrimonio, divorzio, tutela), la maternità e la paternità. Il documento è rilasciato unicamente dal Comune dove è stata denunciata la nascita o trascritta la dichiarazione di nascita presentata ad un altro funzionario (ad es. il direttore sanitario dell'ospedale) o altrove (ad es. atti di nascita ricevuti dall'estero e trascritti nei registri di stato civile). Bisogna fornire nome, cognome e data di nascita della persona per cui si richiede l'estratto. Il rilascio dell'estratto di nascita completo di maternità e paternità può essere fatto solo al diretto interessato o ai suoi genitori in possesso di documento di identità valido.   Prericonoscimento figli Il Prericonoscimento di Nascita è un atto facoltativo. Può essere richiesto dalla futura madre prima della nascita. Se la madre è nubile è necessario che sia presente chi effettua il riconoscimento o un suo procuratore speciale con documenti di riconoscimento in corso di validità; occorre presentare un certificato del medico curante o del ginecologo che attesti mese di gravidanza e generalità complete delle gestante. Se la madre è separata legalmente occorre aggiungere a quanto detto sopra una copia della separazione consensuale o giudiziale, sostituibile con dichiarazione sottoscritta davanti all'impiegato addetto (tipo di dichiarazione che può essere resa anche in caso si tratti di separazione di fatto). Per poter effettuare il prericonoscimento devono essere trascorsi 300 giorni dalla data dell'omologazione o della pronuncia della separazione giudiziale oppure della comparizione dei coniugi avanti al Giudice (se autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio). Tale procedura si segue anche nei casi di separazione di fatto.   Note * Se i genitori hanno residenze diverse la dichiarazione viene fatta di regola presso il comune di residenza della madre, salvo diverso accordo tra loro ** Se la denuncia di nascita, per vari motivi, non avviene entro dieci giorni, la registrazione viene fatta comunque, ma l'Ufficio di Stato Civile deve fare un rapporto al Procuratore della Repubblica.    

Giovedì, 23 Novembre 201720171123

Chi contattare in Comune: [INSERIRE LINK A CONTATTO]   Assegno nucleo familiareSostegno economico erogato dall'INPS a famiglie italiane o straniere comunitarie residenti con tre o più figli tutti al di sotto dei 18 anni, anche adottivi, in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo uno dei genitori deve presentare modello di domanda compilata e certificazione ISE * attestante la condizione economica del proprio nucleo familiare. Il diritto all'assegno decorre dal primo di gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'art. 65 della legge 448/98** e cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare***. Il pagamento avviene tramite l'Inps semestralmente, attraverso le proprie strutture****.  Riferimenti normativi: Legge N. 448 DEL 23/12/1998; art. 65 D.lgs n. 109/1998 e successive modificazioni Note: * prevista da DL 109/98 e dalle successive modifiche e attuazioni. ** salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare (presenza di almeno tre figli minori) si sia verificato successivamente; caso in cui decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato. *** ossia dal primo gennaio dell'anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica determinato ai sensi del decreto legislativo 109/98 e successive integrazioni e modifiche. **** qualora il Comune appuri che il beneficio è stato indebitamente corrisposto, deve revocarlo, a far data dal momento dell'indebita corresponsione, trasmettendo comunicazione all'INPS per il recupero delle somme erogate.    Ricongiungimenti familiariE' l   Mediazione familiareE' l   Separarsi-divorziareE' l

Domenica, 01 Gennaio 201720170101

Dichiarazione ISE-ISEE Strutture residenziali e centri diurni Assistenza residenziale Assistenza scolastica Assegno servizi
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