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Venerdì, 15 Febbraio 201920190215

Normativa Con la circolare n. 9/2012 del 27.04.2012 il Ministero dell’interno ha fornito importanti chiarimenti sulle novità in materia d’ iscrizioni anagrafiche e cambi di residenza introdotte dal Decreto legge n. 5/2012 convertito dalla Legge n. 35/2012.   Modalità Di conseguenza dal 9 MAGGIO 2012 i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche (di residenza e di cambio di abitazione) con le seguenti modalità: -         sportello al pubblico (Ufficio Anagrafe): Loc. Molino Vecchio 13, da martedì a sabato, ore 09-12; -         invio tramite raccomandata A.R.: Loc. Molino Vecchio 13, 16010 Valbrevenna (GE) o via PEC intestata; -         invio tramite fax: n. 010.9390297; -         invio tramite Posta Elettronica Certificata:  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. document.getElementById('cloak2e9db872ac53c580789039c337dca9a9').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy2e9db872ac53c580789039c337dca9a9 = 'protocollo' + '@'; addy2e9db872ac53c580789039c337dca9a9 = addy2e9db872ac53c580789039c337dca9a9 + 'pec' + '.' + 'comune' + '.' + 'valbrevenna' + '.' + 'ge' + '.' + 'it'; var addy_text2e9db872ac53c580789039c337dca9a9 = 'protocollo' + '@' + 'pec' + '.' + 'comune' + '.' + 'valbrevenna' + '.' + 'ge' + '.' + 'it';document.getElementById('cloak2e9db872ac53c580789039c337dca9a9').innerHTML += ''+addy_text2e9db872ac53c580789039c337dca9a9+''; Quest’ ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni: che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale; che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della Carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione; che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante; 4. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice. La dichiarazione può essere resa, in caso di nucleo famigliare, da un qualsiasi componente della famiglia, purché maggiorenne. I restanti componenti maggiorenni del nucleo devono comunque sottoscrivere il modulo di richiesta ed allegare fotocopia di documento d’identità in corso di validità. La persona che richiede il trasferimento di residenza o il cambiamento di indirizzo deve compilare chiaramente e completamente tutti i campi del modulo obbligatori, cioè quelli contrassegnati da un asterisco ed allegare i documenti richiesti. In caso contrario la domanda è IRRICEVIBILE. Nel modulo occorre indicare chiaramente: i dati anagrafici di tutti i componenti del nucleo familiare; il Comune o lo Stato estero di provenienza; l´indirizzo esatto e completo del numero civico e del numero interno dell´abitazione (per l’indicazione esatta della via e del numero comprensivo di eventuale esponente fare riferimento alla targa comunale di numerazione civica); in caso di coabitazione, il nominativo, luogo e data di nascita  di chi già occupa l'appartamento, al quale il Comune trasmetterà notizia dell’ avvio di procedimento di residenza presso la sua abitazione. L’Ufficio Anagrafe provvederà all’iscrizione entro 2 giorni dalla presentazione della richiesta, nonché ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione stessa entro 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata, con l’ausilio della Polizia Locale. Trascorsi i 45 giorni senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione si intende confermata. Si applica anche alle residenze l’istituto del silenzio-assenso di cui all’articolo 20 della Legge 241/90.Nel caso di cittadini stranieri la verifica della regolarità del soggiorno precede l’iscrizione anagrafica. Tale normativa prevede anche che per quanto riguarda gli accertamenti delle dichiarazioni e le conseguenze degli esiti negativi sono previste sanzioni civili e penali per le dichiarazioni mendaci. In caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante sarà denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali, ai sensi degli artt. 75 e 76  del D.P.R. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente: -         la decadenza dai benefici per effetto della dichiarazione; -         il rilievo penale della dichiarazione mendace; -         la segnalazione all’autorità di pubblica sicurezza. In caso di accertamento negativo l'interessato sarà cancellato dall'anagrafe con effetto retroattivo.   Documentazione da allegare i cittadini italiani dovranno presentare il documento di riconoscimento in corso di validità, fotocopia dello stesso e il codice fiscale; i cittadini extracomunitari dovranno presentare il passaporto, il codice fiscale e la documentazione prevista dalla normativa a seconda del titolo in base al quale effettuano la richiesta; i cittadini comunitari dovranno presentare documento di riconoscimento, il codice fiscale e la documentazione prevista dalla normativa a seconda del titolo in base al quale effettuano la richiesta (lavoro subordinato, motivi di studio, ricongiungimento familiare); I dati relativi alla patente ed alle targhe dei veicoli intestati alle persone che trasferiscono la residenza. Si consiglia di trasmettere copia del libretto dei veicoli intestati a tutti i componenti della famiglia e copia delle patenti di tutti i componenti della famiglia. per informazioni rivolgersi agli uffici comunali   Attachments: Domanda di residenza compilabile[Domanda di residenza compilabile]101 kB

Martedì, 08 Maggio 201820180508

  Cos'è l'autocertificazione  Consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall'interessato. La firma non deve essere più autenticata. L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto. Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui devono essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l'autorità giudiziaria, atti da trasmettere all'estero.   Quali sono le dichiarazioni che si possono autocertificare?   Con dichiarazioni sostitutive di certificazioni: la data e il luogo di nascita la residenza la cittadinanza il godimento dei diritti politici lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a) lo stato di famiglia l'esistenza in vita la nascita del figlio il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente la posizione agli effetti degli obblighi militari l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualifica tecnica situazione reddituale ed economica, anche ai finidella concessionedi benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare del tributo assolto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato. stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga qualifica di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ecc. di non aver riportato condanne penali tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile. Le dichiarazioni di cui sopra non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale.   Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietàTutti gli stati, fatti a qualità personali non autocertificabili (non ricompresi alla lettera "A" precedentemente descritta) possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi; la situazione di famiglia originaria; la proprietà di un immobile, ecc.La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non può contenere manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni, procure) e deleghe configuranti una procura.Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o accertabili da parte della pubblica amministrazione, l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la documentazione all'amministrazione competente.In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, copia fotostatica, non autenticata, dei certificati in cui sia già in possesso.Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale quando siano contestuali ad una istanza.In questo caso l'interessato deve presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: unitamente alla copia non autenticata di un documento di riconoscimento (nel caso di invio per posta o per via telematica); firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel caso di presentazione diretta)   Ciccando sul tipo di certificazione desiderata si potrà visualizzare e, se si desidera, stampare, un modello cartaceo pronto per la compilazione da parte dell’interessato   Dov'è utilizzabile   L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà sono utilizzabili solo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche intendendo tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, province, comuni e comunità montane, I.A.C.P., camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico (compresi gli enti pubblici economici). Sono inoltre utilizzabili nei rapporti con imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità (Poste, ENEL, Telecom, Aziende del Gas, ecc.).L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati o con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.   Come funziona   Per avvalersi dell'autocertificazione direttamente agli sportelli degli uffici pubblici, è necessario prioritariamente preoccuparsi di compilare il modulo previsto che non è soggetto ad alcuna autenticazione, per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (autocertificazioni).Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, occorre l'autentica della sottoscrione (firma) solo quando non sia contestuale ad una istanza.L'autentica della sottosrizione avviene previa identificazione del dichiarante da parte del pubblico ufficiale autenticante.L'accertamento dell'identità personale del dichiarante può avvenire in uno dei seguenti modi: a)conoscenza diretta da parte del pubblico ufficiale; b)testimonianza di due idonei fidefacienti conosciuti dal pubblico ufficiale; c)esibizione di un valido documento di identità personale, munito di fotografia, rilasciato da una pubblica autorità.   Cosa fare se non viene accettata   Il pubblico ufficiale o il funzionario dell'ufficio pubblico che non ammette l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla, incorre nelle sanzioni previste dall'art. 328 del Codice penale e rischiano di essere puniti per omissioni o rifiuto di atti d'ufficio. Il cittadino dovrà, in primo luogo, accertare chi è il responsabile della pratica inoltrata, richiedendo nome, cognome e qualifica, inoltre è necessario conoscere il numero di protocollo della stessa e il tipo di procedimento attribuito. Così come la Pubblica Amministrazione sa chi è il suo interlocutore, il cittadino, ha altrettanto diritto di sapere chi segue il procedimento che lo riguarda e come risalire agli atti relativi. Ottenuti i dati, il cittadino dovrà richiedere, per iscritto, le ragioni del mancato accoglimento dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà segnalando anche, per conoscenza, il tesserino, con gli estremi della pratica al Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione presso la Prefettura del luogo in cui è stata rifiutata l'autocertificazione e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Funzione Pubblica - ROMA. La richiesta deve essere redatta in forma scritta. Se entro trenta giorni dalla data della richiesta, il pubblico ufficiale o l'incaricato non compie l'atto e non risponde per esporre le ragioni del ritardo/rifiuto, scattano i presupposti per le sanzioni della reclusione fino a un anno o della multa fino a due milioni di lire. Il termine dei trenta giorni decorre dalla data di ricezione della richiesta. La procedibilità è d'ufficio, pertanto non sono richieste querele, istanze o quant'altro. Quindi colui che si vedrà rifiutata la propria autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva, si troverà nelle condizioni di denunciare semplicemente l'omissione di atti d'ufficio.   Sottoscrizione, autentica della firma e imposte di bollo   La legge istitutiva dell'autocertificazione, prevedeva che l'autocertificazione doveva essere sottoscritta e autenticata.Con l'emanazione del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, l'obbligo dell'autocertificazione della firma rimane solo per la "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" quando la stessa non è contenuta in una istanza. Per le dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazioni), è sufficiente la sottoscrizione dell'interessato.L'autenticità della firma delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, può essere eseguita dai seguenti pubblici ufficiali: notai, cancellieri, segretari comunali e funzionari incaricati dai sindaci, anche di comuni diversi da quello di residenza, nonchè dal funzionario competente a ricevere la documentazione e dal funzionario incaricato dal gestore di pubblici servizi. l'autentica della firma è soggetta ad imposta di bollo. Nessuna imposta di bollo deve, peraltro, essere corisposta dal cittadino quando comprova che l'uso dell'atto è esente, per legge, dall'imposta.(Principali usi che giustificano l'esenzione dall'imposta di bollo: pensionistico, assegni familiari, leva militare, iscriz. liste di collocamento, ecc.   Dichiarazioni non veritiere   Attenzione a non effettuare dichiarazioni non veritiere L'amministrazione pubblica, può provvedere d'ufficio ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dal cittadino.E' evidente che le norme, semplificando l'azione amministrativa, vogliono anche creare fra Pubblica Amministrazione e cittadino, rapporti di fiduciosa collaborazione. Il rilascio di dichiarazioni non veritiere è, d'altra parte, punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.   Attachments: Cittadinanza[Cittadinanza]71 kB Data e il luogo di nascita[Data e il luogo di nascita]58 kB Residenza[Residenza]47 kB

Giovedì, 07 Dicembre 201720171207

La Regione assegna contributi a sostegno delle associazioni di Liguri, costituitesi all'estero, per lo svolgimento di attività di carattere culturale e sociale a favore degli emigrati e delle loro famiglie. Come procedere: le associazioni devono presentare entro il 31 ottobre relativa alle attività che intendono realizzare nell'anno successivo, corredata della relazione descrittiva delle attività e dei costi previsti e relativo piano finanziario. Entro il 31 gennaio le associazioni dovranno produrre la relazione e la documentazione di rendiconto relativa alle attività svolte nell'anno precedente Chi contattare:Regione Liguria - Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche dell'Occupazione Ufficio Politiche dell'Immigrazione e dell'Emigrazione Via Fieschi 15 16100 GENOVA (GE) E_mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. document.getElementById('cloakfa1b39c7f1e5b432d2d924710cc9b3e3').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyfa1b39c7f1e5b432d2d924710cc9b3e3 = 'immigrazione.emigrazione' + '@'; addyfa1b39c7f1e5b432d2d924710cc9b3e3 = addyfa1b39c7f1e5b432d2d924710cc9b3e3 + 'regione' + '.' + 'liguria' + '.' + 'it'; var addy_textfa1b39c7f1e5b432d2d924710cc9b3e3 = 'immigrazione.emigrazione' + '@' + 'regione' + '.' + 'liguria' + '.' + 'it';document.getElementById('cloakfa1b39c7f1e5b432d2d924710cc9b3e3').innerHTML += ''+addy_textfa1b39c7f1e5b432d2d924710cc9b3e3+'';  Telefoni: 010/5484870 - 8416 - 4481 - 5562 Riferimenti normativi: L.R. n.27/1993 "Nuove norme in materia di emigrazione ed istituzione della Consulta regionale per l'emigrazione" (scaricabile dal link a fondo pagina) Per approfondire (su altri siti): Sito di Regione Liguria Legge regionale n. 27/1993

Giovedì, 07 Dicembre 201720171207

Chi contattare in Comune [INSERIRE NOME UFFICIO E LINK] Il cittadino può dichiarare tutte le condizioni e qualità personali e i fatti di sua conoscenza che non sono già compresi nell'elenco dell'autocertificazione.Per esempio si può dichiarare di essere erede, proprietario di immobile e altro.Per presentare queste dichiarazioni a pubbliche amministrazioni è sufficiente la firma davanti al dipendente addetto a riceverle.Se inviate per posta o via fax, o consegnate da terze persone, deve essere allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità.L'autentica della firma è necessaria solo per dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare a privati e domande di riscossione di benefici economici (pensioni o contributi) da parte di terze persone.Hanno valore definitivo e stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.L'interessato può anche dichiarare stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti, purché ne abbia diretta conoscenza e renda la dichiarazione nel proprio interesse. Chi può fare dichiarazioni sostitutive cittadini italiani cittadini dell'Unione Europea cittadini dei Paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati che sono attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane. Come fare dichiarazioni Trasmissione via fax Tutte le domande e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori di servizi pubblici possono essere inviate anche via fax, allegando la fotocopia di un documento di identità. Documenti d'identità L'esibizione di un documento d'identità, a seconda dei dati che contiene, sostituisce i certificati come: nascita, residenza, cittadinanza e stato civile. Dichiarazione di copia conforme Non è più necessario andare in Comune per autenticare le copie di documenti a corredo di domande da produrre a enti pubblici o a gestori di pubblico servizio.Il cittadino può dichiarare che sono conformi all'originale questi documenti: copia di documento rilasciato o depositato presso Pubblica Amministrazione copia di pubblicazioni, titolo di studio e servizio copie di documenti fiscali da conservare in originale dai privati. La dichiarazione può essere firmata davanti al dipendente addetto oppure presentata o inviata con fotocopia del documento d'identità.

Giovedì, 07 Dicembre 201720171207

Chi contattare in Comune: [INS. UFFICIO] Autenticare una firma È necessario autenticare una firma quando una sottoscrizione o una dichiarazione sostitutiva di notorietà non vengono firmati davanti al funzionario competente a ricevere la documentazione o siano inviate prive del documento di identità in allegato. L'autenticazione attesta che la firma è stata apposta in presenza del pubblico ufficiale, previa identificazione del sottoscrittore che deve aver compiuto la maggiore età.   Autenticare una fotografia L'autenticazione attesta che la fotografia presentata al pubblico ufficiale corrisponde alla persona interessata, previa identificazione del soggetto che deve aver compiuto la maggiore età. Cosa serve: essere maggiorenni; essere muniti di documento di identità in corso di validità

Giovedì, 07 Dicembre 201720171207

   Scarica da questa pagina la dichiarazione di residenza compilabile.       Attachments: DOMANDA DI RESIDENZA compilabile.doc[Domanda di residenza]101 kB

Giovedì, 07 Dicembre 201720171207

Chi contattare in Comune: [INSERIRE NOME UFFICIO E LINK]   La legge prevede per il cittadino la possibilità di cambiare o modificare il proprio cognome e/o nome o aggiungere un altro cognome o altro nome. Il cambio o l’aggiunta di un nome ed anche il cambio del cognome perché ridicolo o vergognoso o rivelante l’origine naturale vengono autorizzati con un decreto del Prefetto della Provincia di residenza.  Il cambio o l’aggiunta di un cognome viene concesso con decreto del Ministero dell’Interno.  Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse soltanto in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione. In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente in presenza del funzionario addetto o inviata per posta, allegando fotocopia di un documento di identità. Se viene accolta, il Ministero autorizza con decreto il richiedente alla pubblicazione per una durata di 30 giorni di un avviso sull'Albo Pretorio del Comune di nascita e di residenza, con il sunto della domanda. Se l’interessato è nato all’estero ma è residente in Italia, l’affissione sarà effettuata solo all’Albo Pretorio del comune italiano di residenza. Trascorsi i termini previsti per la pubblicazione senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente dovrà presentare alla Prefettura competente copia dell’avviso con la relazione che attesti l'avvenuta pubblicazione e la sua durata. Dopo aver accertato la regolarità e vagliato le eventuali opposizioni, il procedimento si conclude con l’emanazione del decreto del Ministero dell’Interno o del decreto del Prefetto che il richiedente dovrà comunicare all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza (o di nascita) che provvederà a darne comunicazione agli eventuali altri comuni interessati (nascita, residenza, matrimonio, nascita dei figli). Gli effetti del cambiamento sono sospesi fino al compimento delle annotazioni previste dalla normativa.trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza. Il procedimento non si applica ai cittadini stranieri. La domanda per i figli minori del richiedente può essere presentata contestualmente al genitore con l'assenso dell'altro genitore.; Per la trascrizione del Decreto, occorre presentare i seguenti documenti: richiesta di trascrizione del decreto unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità; decreto di cambiamento/aggiunta di cognome o nome in originale L’istanza da presentare alla Prefettura è in carta semplice ove si richieda il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rivelante l'origine naturale; è soggetta all'imposta di bollo in tutti gli altri casi, così come anche il decreto.   Norme di riferimento D.P.R. n. 54 /2012: Regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di Stato civile relativamente alla discoilina del nome e del cognome D.P.R. n. 396/2000: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile R.D. n. 1239/1939, artt. 153 - 163: Ordinamento dello Stato Civile

Giovedì, 07 Dicembre 201720171207

    Scarica da questa pagina le informazioni sula carta di identità elettronica CIE     Attachments: cie2.pdf[ ]59 kB Guida CIE[ ]2076 kB

Giovedì, 07 Dicembre 201720171207

Chi contattare in Comune: [INSERIRE NOME UFFICIO E LINK]   Può essere sostituito dall'Autocertificazione. Attesta che il richiedente è cittadino italiano per nascita da padre o madre cittadini o per i altri casi riportati in nota*. Può richiederlo l'interessato o altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune. Ha validità di sei mesi, rinnovabili dichiarando in calce che le informazioni non sono variate. Richiesta di cittadinanza: chi non è cittadino italiano per nascita può richiedere la cittadinanza di persona o tramite persona che ne conosca i dati anagrafici** alla Prefettura o alla competente autorità consolare. Note: * i nati nel territorio della Repubblica da ambo i genitori ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello stato al quale essi appartengono; il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza; il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza; il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno 6 mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale. ** presentando: documento di riconoscimento del Richiedente in corso di validità e nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona a cui si riferisce il certificato

Giovedì, 07 Dicembre 201720171207

    Ufficio a cui rivolgersi Ufficio 1_1

Domenica, 01 Gennaio 201720170101

Dichiarazione ISE-ISEE Avere figli Subire un lutto
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